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REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO
DEL DIPARTIMENTO DI CHIMICA
DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SIENA
Art. 1
Organi
Sono organi necessari del Dipartimento.
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Il Direttore
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Il Consiglio
Il Dipartimento di Chimica prevede l’istituzione di una Giunta.
Art. 2
Il Direttore
Il Direttore svolge le funzioni di cui all’art.32-2° comma dello Statuto di questa Università.
E’ eletto dal Consiglio di Dipartimento tra i Professori Ordinari, Straordinari ed Associati di ruolo e fuori ruolo a tempo pieno secondo le modalità previste dal 4° comma del citato art.31 dello Statuto di questa Università, dura in carica tre anni accademici.
Il Direttore designa un Professore a tempo pieno che lo sostituisca in caso di assenza o impedimento.
Qualora l’assenza o l’impedimento si protraggano per un periodo superiore a tre mesi, si procede a nuove elezioni per un intero triennio.
Art. 3
Il Consiglio
Il Consiglio di Dipartimento svolge le funzioni deliberative, consultive e di programmazione sulle materie previste dall’art.30 - 1° comma dello Statuto dell'Università di Siena.
Il Consiglio è composto da:
Il Consiglio di Dipartimento svolge le funzioni deliberative, consultive e di programmazione sulle materie previste dall’art.30 - 1° comma dello Statuto dell'Università di Siena.
Il Consiglio è composto da:
Il Consiglio di Dipartimento svolge le funzioni deliberative, consultive e di programmazione sulle materie previste dall’art.30 - 1° comma dello Statuto dell'Università di Siena.
Il Consiglio è composto da:
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i Docenti in servizio presso il Dipartimento,
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una Rappresentanza del Personale Tecnico-Amministrativo in servizio presso il Dipartimento, costituita da
n.1 Rappresentante se gli aventi diritto sino fino a 5;
n.2 Rappresentanti se gli aventi diritto siano fino a 10;
n.3 Rappresentanti se gli aventi diritto siano oltre 10;
l’elettorato attivo e passivo spetta al personale tecnico amministrativo di ruolo in servizio presso il Dipartimento;
l’elettorato attivo e passivo spetta ai Dottorandi iscritti al Dottorato di Ricerca nel quale il Dipartimento è abilitato al rilascio del titolo, compresi quelli che, in base a Convenzione, svolgono la loro attività presso il Dipartimento;
l’elettorato attivo e passivo spetta ai Titolari di Assegno di Ricerca la cui attività, ai sensi del relativo contratto, è ospitata presso il Dipartimento.
Le rappresentanze di cui al presente articolo durano in carica tre Anni Accademici e possono essere rielette. La mancata partecipazione di una o più Rappresentanze non infirma la valida costituzione dell’Organo. In caso di cessazione di uno o più membri delle Rappresentanze si fa luogo a elezioni suppletive. Le richieste di afferenza ad un Dipartimento o di un trasferimento ad un altro Dipartimento sono deliberate dal Senato Accademico, sentiti il Consiglio di Dipartimento cui si intende afferire e quello di provenienza.
Art. 4
La Giunta
La Giunta di Dipartimento svolge le funzioni previste dall’art.32, punto 3, dello Statuto di questa Università.
La Giunta di Dipartimento è formata da un numero di componenti non superiore a sette, con una rappresentanza paritetica di Professori Ordinari, Professori Associati e Ricercatori, e una Rappresentanza del Personale Tecnico-amministrativo. Il Direttore fa parte di Diritto della Giunta.
L’elezione dei componenti avviene nell’ambito del Consiglio con le modalità di cui all’art.31 del Regolamento Elettorale. Ciascun elettore può esprimere una preferenza per la propria rappresentanza.
La Giunta del Dipartimento dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
In caso di cessazione di uno dei membri, si fa luogo ad elezioni suppletive.
Art. 5
Funzionamento
Per la validità delle adunanze e delle deliberazioni adottate dal Consiglio e dalla Giunta, si applica quanto previsto dall’art.62 dello Statuto di questa Università.
Il Segretario Amministrativo partecipa alle sedute del Consiglio e della Giunta con voto consultivo e svolge le funzioni di Segretario verbalizzante.
Gli atti del Consiglio e della Giunta del Dipartimento sono pubblici.
Art.6
Il Dipartimento può articolarsi in Sezioni, il cui funzionamento è disciplinato dall’ordine di servizio di cui all’articolo seguente.
Art. 7
L’organizzazione degli Uffici e delle Strutture del Dipartimento è regolata dalle norme di funzionamento ed attuative del presente Regolamento, approvate dal Consiglio di Dipartimento ed emanate con ordine di servizio del Direttore di Dipartimento.
ART. 8
Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni di cui allo Statuto di questa Università.
Siena, 4 luglio 2002
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